FOIA - Accesso civico generalizzato
Col D.lgs. n. 97/2016 si modifica il D.lgs n. 33/2013, introducendo un vero e proprio “diritto a conoscere” nei confronti delle istituzioni.
Chiunque, anche senza motivazione, ha oggi il diritto di accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalla P.A., non solo quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
La normativa cosiddetta FOIA, Freedom of Information Act, introdotta, appunto, con il D.lgs n. 79/2016 è parte integrante del processo di riforma della P.A., definito dalla L. n. 124/2015.
L’accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA, ricordiamolo, differisce nettamente dalle altre due principali tipologie di accesso già previste dalla legislazione.
A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale, regolato dalla L. 241/1990, garantisce al cittadino la possibilità di richiedere dati e documenti alle P.A., senza dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.
A differenza del diritto civico “semplice”, a sua volta regolato dal D.lgs. n. 33/2013, che consente di accedere esclusivamente alle informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, l’accesso civico generalizzato si estende a tutti i dati e documenti in possesso delle P.A., all’unica condizione che siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente indicati dalla legge.
Con la normativa FOIA, l’ordinamento italiano riconosce infatti la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle P.A. come diritto fondamentale. Il principio è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile.
Come presentare l’istanza
Per quanto riguarda gli uffici competenti a ricevere la domanda, l’art. 5, c. , D.LGS. N. 33/2013 stabilisce che la richiesta può essere presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici:
a) ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’ufficio relazioni con il pubblico;
c) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quando l’istanza ha ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria a sensi del decreto trasparenza. E' possibile compilare la "richiesta di accesso civico generalizzato" sul portale dei servizi online.
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3) Seleziona "richiesta di accesso civico generalizzato
Il procedimento
La Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione del Comune di Acerra, ovvero la dott.ssa Claudia Filomena Iollo, nominata con Decreto sindacale n. 27 del 06/06/2023, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente del Servizio competente per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente, entro trenta giorni, provvede alla pubblicazione nel sito web www.comune.acerra.na.it del documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
REGISTRO ACCESSI
Le Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 prevedono la pubblicazione del Registro degli accessi.
Il registro contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate al Comune di Acerra e riporta l’oggetto e la data dell’istanza e il relativo esito con la data della decisione.
L’elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell’Allegato 1 delle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016.