Sanzioni per mancata comunicazione dei dati |
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L'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede sanzioni per mancata comunicazione dei dati relativamente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni:
1. La mancata o incompleta comunicazione
delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti
la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico
al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di
imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del
coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica,
dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e
il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione
di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico
del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica
agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici
il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal
conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta
giorni dal percepimento.
3. Le
sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24
novembre 1981, n.689.
Nessuna sanzione è stata irrogata
al Comune di Acerra ai sensi del citato art. 47.
Ultima modifica in data 21/03/2017