Sanzioni per mancata comunicazione dei dati |
L'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 prevede sanzioni per mancata comunicazione dei dati relativamente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni:
1. La mancata o incompleta comunicazione
delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti
la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico
al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di
imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del
coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica,
dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e
il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet
dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di
pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a
carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione
si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci
pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta
giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato,
entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate
dall'autorità amministrativa competente in base a quanto
previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
Nessuna sanzione è stata irrogata
al Comune di Acerra ai sensi del citato art. 47.
Ultima modifica in data 21/03/2017