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Accesso civico generalizzato |
FOIA - Accesso civico generalizzato
Col D.lgs. n. 97/2016 si modifica il D.lgs n.
33/2013, introducendo un vero e proprio "diritto a conoscere" nei
confronti delle istituzioni.
Chiunque, anche senza motivazione, ha oggi il diritto di accedere a
tutti i dati e ai documenti detenuti dalla P.A., non solo quelli
oggetto di pubblicazione obbligatoria.
La normativa cosiddetta FOIA, Freedom of Information
Act, introdotta, appunto, con il D.lgs n. 79/2016 è
parte integrante del processo di riforma della P.A., definito dalla
L. n. 124/2015.
L'accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA,
ricordiamolo, differisce nettamente dalle altre due principali
tipologie di accesso già previste dalla legislazione.
A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale,
regolato dalla L. 241/1990, garantisce al cittadino la
possibilità di richiedere dati e documenti alle P.A., senza
dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.
A differenza del diritto civico "semplice", a sua volta regolato
dal D.lgs. n. 33/2013, che consente di accedere esclusivamente alle
informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti
dalla legge, l'accesso civico generalizzato si estende a tutti i
dati e documenti in possesso delle P.A., all'unica condizione che
siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente
indicati dalla legge.
Con la normativa FOIA, l'ordinamento italiano riconosce infatti
la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle
P.A. come diritto fondamentale. Il principio è la tutela
preferenziale dell'interesse conoscitivo di tutti i soggetti della
società civile.
Come presentare l'istanza
Per
quanto riguarda gli uffici competenti a ricevere la domanda, l'art.
5, c. , D.LGS. N. 33/2013 stabilisce che la richiesta può
essere presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici:
a) ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'ufficio relazioni con il pubblico;
c) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, quando l'istanza ha ad oggetto dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria a sensi del decreto
trasparenza.
E'
possibile compilare la "richiesta
di accesso civico generalizzato" sul portale dei servizi
online.
1) Entra con SPID
2) Accedi alla sezione "Istanze Online"
3) Seleziona "richiesta di accesso civico generalizzato
Il
procedimento
La Responsabile della Trasparenza e
dell'Anticorruzione del Comune di Acerra, ovvero la dott.ssa
Claudia Filomena Iollo, nominata con Decreto sindacale n. 27 del
06/06/2023, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al
Dirigente del Servizio competente per materia e ne informa il
richiedente. Il Dirigente, entro trenta giorni, provvede alla
pubblicazione nel sito web www.comune.acerra.na.it
del documento, l'informazione o il dato richiesto e
contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta
pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale;
altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne
dà comunicazione al richiedente indicando il relativo
collegamento ipertestuale.
REGISTRO ACCESSI
Le Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016 e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 prevedono la pubblicazione del Registro degli accessi.
Il registro contiene l'elenco delle richieste di accesso presentate al Comune di Acerra e riporta l'oggetto e la data dell'istanza e il relativo esito con la data della decisione.
L'elenco delle richieste viene aggiornato semestralmente, come indicato nell'Allegato 1 delle Linee Guida ANAC - Delibera n. 1309/2016.
Ultima modifica in data 30/06/2023