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Accesso civico |
FOIA - Accesso civico generalizzato
Col D.lgs. n. 97/2016 si modifica il D.lgs n.
33/2013, introducendo un vero e proprio "diritto a conoscere" nei
confronti delle istituzioni.
Chiunque, anche senza motivazione, ha oggi il diritto di accedere a
tutti i dati e ai documenti detenuti dalla P.A., non solo quelli
oggetto di pubblicazione obbligatoria.
La normativa cosiddetta FOIA, Freedom of Information
Act, introdotta, appunto, con il D.lgs n. 79/2016 è
parte integrante del processo di riforma della P.A., definito dalla
L. n. 124/2015.
L'accesso civico generalizzato, istituito dalla normativa FOIA,
ricordiamolo, differisce nettamente dalle altre due principali
tipologie di accesso già previste dalla legislazione.
A differenza del diritto di accesso procedimentale o documentale,
regolato dalla L. 241/1990, garantisce al cittadino la
possibilità di richiedere dati e documenti alle P.A., senza
dover dimostrare di possedere un interesse qualificato.
A differenza del diritto civico "semplice", a sua volta regolato
dal D.lgs. n. 33/2013, che consente di accedere esclusivamente alle
informazioni che rientrano negli obblighi di pubblicazione previsti
dalla legge, l'accesso civico generalizzato si estende a tutti i
dati e documenti in possesso delle P.A., all'unica condizione che
siano tutelati gli interessi pubblici e privati espressamente
indicati dalla legge.
Con la normativa FOIA, l'ordinamento italiano riconosce infatti
la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle
P.A. come diritto fondamentale. Il principio è la tutela
preferenziale dell'interesse conoscitivo di tutti i soggetti della
società civile.
Come presentare l'istanza
Per
quanto riguarda gli uffici competenti a ricevere la domanda, l'art.
5, c. , D.LGS. N. 33/2013 stabilisce che la richiesta può
essere presentata alternativamente a uno dei seguenti uffici:
a) ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'ufficio relazioni con il pubblico;
c) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, quando l'istanza ha ad oggetto dati, informazioni o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria a sensi del decreto
trasparenza.
Occorre utilizzare l'apposito modulo ed inviarlo via posta elettronica,
indicando nell'oggetto: "Istanza di accesso
civico", allegando scansione di un documento d'identità
valido, ad una delle seguenti caselle di posta elettronica:
protocollo@comune.acerra.na.it
protocollo@pec.comuneacerra.it
(solo se si dispone di una casella di posta elettronica
certificata)
In alternativa è possibile presentare l'istanza di persona allo sportello URP della casa comunale (Viale della Democrazia, n.21) allegando al modello cartaceo fotocopia d i un documento d'identità valido.
Scarica qui il modulo per l'istanza di accesso civico (formato pdf compilabile).
Il
procedimento
Il Responsabile della Trasparenza e
dell'Anticorruzione del Comune di Acerra, ovvero il Dott. Pasquale
Pintauro, nominato con Decreto sindacale n. 12 del 23/03/2018,
dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente del
Servizio competente per materia e ne informa il richiedente. Il
Dirigente, entro trenta giorni, provvede alla pubblicazione nel
sito web www.comune.acerra.na.it
del documento, l'informazione o il dato
richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta
pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale;
altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne
dà comunicazione al richiedente indicando il relativo
collegamento ipertestuale.
Ultima modifica in data 19/12/2018