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Unioni civili e convivenze di fatto |
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DESCRIZIONE
Unioni civili
Al fine di costituire un'unione civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso devono presentare congiuntamente all'Ufficiale di stato civile del comune di loro scelta la richiesta di unione.
Le parti dovranno dichiarare:
• Nome, cognome, la data ed il luogo di nascita, cittadinanza, luogo di residenza;
• L'insussistenza di cause che possano impedire la costituzione dell'unione civile (art.1 comma 4 della Legge 76/2016);
• La scelta del regime patrimoniale;
• L'eventuale scelta di un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la sola durata dell'unione.
La parte che modifica il proprio cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con quello scelto o anteporlo o posporlo al proprio.
Il cittadino straniero che intende costituire unione civile in Italia deve presentare all'Ufficiale di stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che nulla osta all'unione civile.
L'Ufficiale di stato civile, unitamente alle parti, sottoscriverà il processo verbale nel quale verrà indicata la data in cui le parti intenderanno presentarsi per la dichiarazione costitutiva dell'unione. Tale data non potrà essere fissata prima dei 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso.
Durante la seconda fase si procederà alla costituzione dell'unione. Le parti renderanno personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni e davanti all'Ufficiale di stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Matrimoni e/o unioni civili contratti all'estero tra persone dello stesso sesso
Per i matrimoni e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'estero secondo le norme vigenti nel Paese di formazione dell'atto, è possibile richiedere la trascrizione da parte degli interessati, nel Registro delle Unioni Civili.
L'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di stato civile del comune di residenza dell'interessato da parte dell'Autorità Diplomatica Italiana nel Paese di formazione dell'atto stesso, oppure consegnato direttamente dall'interessato all'ufficio indicato.
Tale documento dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti. Le persone che hanno già contratto all'estero matrimonio/unione civile non potranno ripetere il procedimento in Italia.
Convivenze di fatto
La convivenza di fatto è formata da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Per l'accertamento della stabile convivenza della coppia di fatto (che può essere formata da due persone dello stesso o di diverso sesso) si fa riferimento a quanto previsto dalla legge in materia di formazione di famiglia anagrafica e di dichiarazione anagrafica. La convivenza di fatto si crea con la formazione di un'unica famiglia anagrafica coabitante allo stesso indirizzo di residenza.
La legge definisce che, ai fini dell'accertamento della sussistenza della coppia e quindi, per l'esercizio di tutti i diritti derivanti dalla legge, si deve fare riferimento all'iscrizione anagrafica nel medesimo stato di famiglia, a garanzia sia della stabile convivenza che della presenza di vincoli affettivi al di fuori dei rapporti di parentela.
Presso l'Anagrafe è possibile registrare e conservare il contratto di convivenza con il quale i conviventi possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali. Questo è redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attesta la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico e viene trasmesso all'Anagrafe dal professionista che lo ha raccolto entro 10 giorni dalla redazione.
Le anagrafi registrano i dati identificativi dell'atto nello stato di famiglia e nelle schede individuali dei conviventi e, su richiesta, certificano la presenza e gli estremi di registrazione del contratto che sarà conservato in copia agli atti dell'ufficio
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 20.5.2016, n.76 (G.U. 21.5.2016): "Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23.7.2016, n. 144
Ultima modifica in data 21/03/2017