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Annotazione sentenza di divorzio |
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DESCRIZIONE
Col termine "sentenza di divorzio" si intendono le seguenti sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria italiana:
- di scioglimento del matrimonio civile;
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
- di delibazione di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.
Il "divorzio" acquista validità a tutti gli effetti di legge, anche nei confronti dei terzi, a seguito dell'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio cui si riferisce.
Presso l'ufficio di Stato Civile si annotano le sentenze relative ai matrimoni celebrati a Acerra oppure celebrati all'estero e trascritti sui registri di Stato Civile di Acerra.
L'Ufficiale di stato civile provvede ad eseguire l'annotazione a seguito del ricevimento della sentenza (passata in giudicato, quindi definitiva) da parte della Cancelleria del Tribunale o della Corte d'Appello.
Il cittadino può verificare l'avvenuta variazione del suo stato civile recandosi presso L'Ufficio Anagrafe, munito di un valido documento di riconoscimento.
TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Per ottenere la certificazione di stato civile aggiornata, cioè l'estratto riassunto dell'atto di matrimonio con annotazione della sentenza.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 1.12.1970, n. 898 e successive modificazioni
Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, n. 396:"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127"
Ultima modifica in data 21/04/2017