Matrimonio del cittadino straniero in Italia |
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DESCRIZIONE
I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio
in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso
valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello
Stato.
Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, la
celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle
pubblicazioni, da richiedere all'Ufficio di stato Civile del Comune
di residenza anagrafica.
Il nulla-osta
Essendo le condizioni per contrarre il matrimonio regolate dalla
legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento
fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in
Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente
autorità del Paese d'origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni
cittadini stranieri vigono condizioni diverse.
Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al
matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve
chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo
di nascita, paternità e maternità, cittadinanza,
residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero
può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino italiano
(seguono le generalità).
Può essere rilasciato:
• dall'Autorità Consolare in Italia; in questo
caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la
Prefettura Italiana competente (occorre una marca da bollo da
€ 16,00)
oppure
• dall'Autorità competente del proprio Paese; in
questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o
dall'Ambasciata italiana all'estero.
Nota bene:
il nulla-osta non può essere
sostituito né da un semplice certificato di stato libero
rilasciato dall'Autorità estera né da
autocertificazione.
Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre
che le generalità riportate sul nulla-osta coincidano
esattamente con quelle indicate sul passaporto.
Nel caso in cui la cittadina straniera presenta sul nulla-osta un
cognome discordante da quello originale(acquisito per matrimonio)
deve assolutamente esibire un certificato rilasciato dalla
competente Autorità, con l'esatta indicazione del
cognome.
Prevede la possibilità di sostituire il nulla-osta con un
certificato di capacità matrimoniale, esente da
legalizzazione, che viene rilasciato dall'ufficio di Stato Civile
del Comune di residenza del proprio Paese.
Se entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, e non conoscono
la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete sia al
momento della presentazione dei documenti sia all'atto
dell'eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del
matrimonio.
È indispensabile che gli interessati contattino l'ufficio di
Stato Civile con congruo anticipo (30-60 giorni), rispetto alla
data prevista per il matrimonio, per sottoscrivere
l'autocertificazione.
Completata l'acquisizione della necessaria documentazione devono
recarsi presso l'ufficio Matrimonio nei giorni prefissati per
redigere il verbale di Pubblicazione con i seguenti documenti:
- Carta di identità con fotocopia
- Passaporto con fotocopia
- Codice fiscale
- Marca da bollo da € 16,00
Regime Patrimoniale
I nubendi devono far presente il regime patrimoniale scelto:
- Comunione bei beni
oppure
- Separazione dei beni
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Codice Civile art.116
Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari
Interni e Territoriali, n.19 del 7.8.2009, avente oggetto "Legge
15.7.2009, n.94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica. Indicazioni in materia di anagrafe e stato civile"
Legge n.1195 del 13.10.1965: "Scambio di note tra l'Italia e gli
Stati Uniti d'America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da
cittadini degli Stati Uniti d' America"
Legge n.950 del 19.11.1984: "Convenzione relativa al rilascio di un
certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5
settembre 1980"
Legge n. 218 del 30.5.1995: " Riforma del sistema italiano di
diritto internazionale privato" art. 27
Decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, n. 396:
"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15
maggio 1997 n. 127"
Legge n.233 del 27.9.2002: "Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte dei cittadini australiani che intendono contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e 11 aprile"
Ultima modifica in data 24/03/2017